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RC Auto A partire dal 23 dicembre “Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i veicoli a motore a prescindere dalle caratteristiche, dal terreno sul quale vengono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.

RC Auto obbligatoria per le auto ferme a nuova riforma prevede un cambiamento rivoluzionario, infatti quasi tutti i veicoli a motore sono obbligati a essere coperti dall’assicurazione.

A partire dal 23 dicembre ogni veicolo dovrà essere assicurato, indipendentemente che essi circolino su strade pubbliche o meno. Finora la legge ha permesso di non assicurare quei veicoli che sono rimasti custoditi in un’area privata non accessibile, mentre adesso la novità, contenuta nel decreto legislativo di recepimento di una direttiva europea emanata due anni fa, pubblicato qualche giorno fa sulla Gazzetta Ufficiale, stravolge l’ordine finora costituito. Quindi, la RC auto viene estesa a tutti.

Le molteplici modifiche

Il provvedimento mette mano al Codice delle assicurazioni private nella parte che, in modo indiretto, permette di non assicurare i veicoli che non circolano. Il nuovo testo cambia in questo modo: “Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i veicoli a motore a prescindere dalle caratteristiche, dal terreno sul quale vengono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. L’obbligo – specifica la legge – riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni“. Una rivoluzione in piena regola.

Alcune deroghe previste

La legge, comunque, prevede delle deroghe. Sono, infatti, esentati dall’obbligo alcuni soggetti: 

  • I veicoli formalmente ritirati dalla circolazione (radiati per demolizione, compresi quelli per esportazione);
  • I veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, dall’autorità competente (per esempio quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo);
  • I veicoli non idonei all’utilizzo come mezzo di trasporto (quelli che non sono tecnicamente in grado di circolare perché, per esempio, privati del motore);
  • I veicoli il cui utilizzo è stato sospeso in seguito a una formale comunicazione all’assicurazione; la sospensione, specifica la legge, può essere richiesta più volte fino a un massimo di dieci mesi (per i veicoli storici il termine di sospensione può essere prorogato più volte e non può avere una durata superiore a undici mesi);
  • Altre situazioni previste con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Ivass, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private.

    I veicoli obbligati a sottoscrivere l’assicurazione

    La norma seleziona in modo chiaro e preciso i veicoli che saranno soggetti all’obbligo. Ecco l’elenco:

    • Veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h oppure un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
    • Qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come definito sopra, a prescindere che sia agganciato a esso;
    • veicoli elettrici (ancora non troppo diffusi in Italia) leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (per esempio i monopattini, i segway e i monowheel).

    Prevista la sospensione

    Rimane in vigore la possibilità di sospendere l’assicurazione durante il periodo di copertura, come già accade in alcune circostanze. Adesso, tuttavia, il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal contraente, può essere prorogato più volte, previa comunicazione all’assicurazione da effettuare entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione, ma non può avere una durata superiore a dieci mesi (undici per i veicoli storici) nell’annualità di validità della polizza.

    Le sanzioni previste

    Tutto resta invariato, compresa la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 193 del Codice della strada per chi circola senza assicurazione (in Italia sono circa 3 milioni le vetture scoperte): 866 euro di multa, che cala a 606,20 per chi paga entro cinque giorni, perdita di cinque punti dalla patente, sequestro del veicolo e ritiro della carta di circolazione. Medesima multa se il veicolo è utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, mentre nel caso di circolazione di un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto oppure con assicurazione sospesa la multa è aumentata della metà: 1.299 euro e 909,30 con lo sconto.