Statuto
STATUTO ASSOCIAZIONE
Solidarietà Forza Etica Rifugio Organizzazione – S.F.E.R.O. ONLUS –
Art .1 – Denominazione, sede e durata.
1.1 – E’ costituita l’Associazione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata:
“Solidarietà Forza Etica Rifugio Organizzazione – ONLUS“ in sigla “SFERO – Onlus”.
L’associazione farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione ha sede in Bari via Concilio Vaticano II nr. 42. Il trasferimento della sede non comporta modificazioni statutarie.
L’associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabiliti dal D.lgs 460/97 e loro successive modifiche nonché dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
L’associazione potrà dotarsi di apposito regolamento in conformità al presente statuto.
1.2 – La sua durata è illimitata.
Art. 2 – Finalità.
2.1 – L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà individuali, nel settore della tutela dei diritti civili, sociali del cittadino a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e comunque con il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ed indicate nella lettera a) dell’art. 10 D.Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad essa connesse ovvero accessorie.
2.2 – L’attività dell’associazione, pertanto, sarà resa nei confronti dei soggetti svantaggiati di seguito meglio specificate ed in breve definiti “beneficiari”, in particolare sarà rivolta a persone disabili e diversamente abili, ad individui – minori, giovani e adulti – in situazione di disagio economico, sociale, ovvero in situazione di degrado ambientale o familiare, di emarginazione sociale e personale, fornendo un servizio di orientamento, di consulenza ed assistenza giuridica/fiscale, affinché non subiscano lesioni dei propri diritti.
2.3 – L’Associazione intende concorrere attraverso l’affermazione dei diritti civili e sociali, alla difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel convincimento che nessun diritto umano può essere negato.
L’Associazione, quindi, non intende svolgere una mera attività di assistenza legale/fiscale ma propriamente umana nei confronti dei beneficiari, poiché un diritto leso sottende una più profonda e soggettiva sofferenza della persona.
2.4 – Per realizzare i proprio scopi nell’ambito delle finalità statutarie l’Associazione potrà:
- organizzare convegni, seminari, giornate di formazione ed aggiornamento, nonché raccolta di fondi, realizzando opuscoli, libretti divulgativi, pubblicazioni ed adottando ogni forma di pubblicità della propria attività;
- aprire sedi e succursali su tutto il territorio nazionale, europeo ed extra europeo.
- potrà avvalersi e/o svolgere attività correlate a quella principale, precisando che non saranno, in ogni caso, prevalenti rispetto a quest’ultima e che gli eventuali proventi non devono mai superare la soglia del 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
Art. 3 – Ammissione dei soci.
3.1 – Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche interessate all’attività dell’associazione stessa e che aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
3.2 – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
3.3 – L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
3.4 – All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni emanati.
3.5 – Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
3.6 – L’associazione ha una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire la effettività del rapporto medesimo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3.7 – La quota associativa è intrasmissibile.
3.8 – L’adesione all’associazione è automaticamente rinnovata in assenza di recesso.
3.9 – Il socio che intende recedere dall’Associazione deve formalizzare la richiesta di cancellazione dal Libro dei Soci al Consiglio Direttivo che ha effetto con la scadenza dell’anno in corso, purché sia presentata almeno 5 mesi prima.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci.
4.1 – I soci dell’associazione si distinguono in:
a) Fondatori: coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione.
b) Ordinari: coloro che versano il contributo associativo annuale e svolgono gratuitamente e con carattere continuativo, conformemente allo Statuto ed il Regolamento interno, attività in favore e per conto dell’Associazione.
c) Sostenitori: coloro che desiderano conoscere e sostenere l’Associazione e le sue finalità, ma non intendono svolgere attività in favore di essa.
4.2 – I soci hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli Organi direttivi dell’associazione.
4.3 – Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo prescritto dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione, previa richiesta scritta.
4.4 – Nel caso in cui il socio sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.
4.5 – L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
4.6 – Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
4.7 – I soci si impegnano ad osservare il presente statuto, a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali, a fornire notizie sulla attività svolta, su richiesta degli organi dell’associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.
4.8 – L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.
Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio.
5.1 – Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
5.2 – Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
a) morosità protrattasi per quattro (4) mesi dal termine previsto per il versamento della quota annuale,
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa,
c) mancato rispetto di quanto previsto all’art. 4.6 del presente statuto, in tal caso, oltre all’esclusione è prevista una sanzione pecuniaria quantificata in relazione al danno arrecato all’associazione.
5.3 – L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
5.4 – Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o, in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di otto mesi dalla data del ricorso – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
5.5 – I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione né, nel caso di esclusione, possono far richiesta di riammissione.
Art. 6 – Gli organi sociali.
6.1 – Gli organi dell’associazione sono:
1) l’assemblea dei soci,
2) il consiglio direttivo,
3) il Presidente,
4) il collegio dei probiviri.
Può essere inoltre costituito il seguente organo di controllo e garanzia:
1) il collegio dei revisori dei conti.
6.2 – Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art. 7 – L’assemblea.
7.1 – L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
a) avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / Pec / telegramma agli associati, almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima di quello fissato per l’adunanza;
b) avviso affisso nei locali della Sede almeno venti (20) giorni prima;
c) avviso pubblicato sul sito internet dell’associazione almeno venti (20) giorni prima.
7.2 – L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.
7.3 – Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.
7.4 – L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
7.5 – Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
7.6 – L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
7.7 – L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualora siano presenti almeno dieci (10) iscritti aventi diritto di voto.
7.8 – Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) elezione del Presidente,
b) elezione del Consiglio direttivo,
c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo,
e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
f) approvazione del programma annuale dell’associazione.
7.9 – Le delibere dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese.
7.10 – Ogni avente diritto può esprimere un solo voto.
7.11 – Le discussioni e le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.
7.12 – Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia con le stesse modalità previste all’art. 4.3 del presente statuto.
7.13 – Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo con la presenza di tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto, con decisione deliberata col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
7.14 – Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
7.15 – Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo.
8.1 – L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a cinque membri e sempre in numero dispari.
8.2 – La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
8.3 – Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
8.4 – Il Consiglio Direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
c) presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
d) ammette i nuovi soci;
e) esclude i soci salva successiva ratifica del collegio dei Probiviri o in mancanza, dell’assemblea;
f) determina annualmente l’importo della quota sociale di adesione.
8.5 – Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
8.6 – Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:
1) il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),
2) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),
3) il Tesoriere (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),
4) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).
8.7 – Il Consiglio direttivo rimane in carica 10 (dieci) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8.8 – In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
8.9 – La carica di consigliere è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.
Art. 9 – Il Presidente.
9.1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo:
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione;
b) convoca l’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo che presiede;
c) stipula gli atti contrattuali e le convenzioni con professionisti, associazioni, enti, strutture o società, dell’associazione, su delibere del Consiglio Direttivo;
d) nomina i collaboratori preposti alle diverse attività e le relative funzioni;
e) controlla sull’operato degli altri organi dell’associazione e ove ravvisi delle irregolarità convoca il Consiglio Direttivo ed eventualmente l’assemblea dei soci;
f) conferisce mandato ai responsabili delle singole aree dell’associazione.
9.2 – Il Presidente rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.
9.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.
9.4 – In caso di assenza o impedimento del presidente dell’associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal vice presidente.
Art. 10 – Il Vice Presidente.
10.1 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
10.2 – Il Vice Presidente rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.
10.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.
Art. 11 – Il Segretario.
11.1 – Il Segretario:
a) redige i verbali dell’Assemblea del Consiglio direttivo;
b) dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tiene i libri associati;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
11.2 – Il segretario rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.
11.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.
Art. 12 – Il Tesoriere.
12.1 – Al Tesoriere spetta:
a) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
b) tenere la cassa;
c) provvedere alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo;
d) provvedere alla riscossione delle quote sociali.
12.2 – Il tesoriere rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.
12.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.
Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti.
13.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica 3 (tre) anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
13.2 – Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
13.3 – Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ai quali presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.
Art. 14 – Collegio dei probiviri.
14.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto tre membri.
14.2 – Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:
a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso;
b) decidere in merito alla revoca del presidente in relazione a quanto disposto all’art. 9.3 del presente statuto;
c) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci;
d) controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri relaziona di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti;
e) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
Art. 15 – I mezzi finanziari.
15.1 – L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.
15.2 – L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art. 16 – Rendiconto economico finanziario.
16.1 – Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
16.2 – Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato come previsto dall’art. 4.3 del presente statuto.
16.3 – L’assemblea per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali l’approvazione del rendiconto può essere deliberata entro e non oltre sei mesi.
16.4 – Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
16.5 – E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione le fattispecie, qui aventisi tutte per riportate, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997.
16.6 – L’associazione a cura del segretario terrà:
a) Libro Verbali assemblee;
b) Libro Verbali Consiglio Direttivo;
c) Libro degli associati.
Art. 17 – Scioglimento.
17.1 – Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto convocati in assemblea straordinaria come previsto dall’articolo 21 c.c.
17.2 – L’assemblea dopo aver deciso in merito allo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
17.3 – L’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito, comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 – Controversie.
18.1 – Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
18.2 – L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
18.3 – Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.
18.4 – La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
Art. 19 – Disposizioni generali.
19.1 – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni ONLUS.
SFERO ETS è iscritta alla sezione provinciale di BARI del Registro Generale Regionale del Volontariato nel settore 10 “Tutela dei diritti civili”, con protocollo n. 16167.