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Ecco i vantaggi fiscali per gli enti iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore

Con il Decreto semplificazioni fiscali è ufficiale la conferma per l’accesso alle disposizioni fiscali agevolative, previste dal Codice del Terzo Settore, per gli enti iscritti nel registro a prescindere dal fatto che siano dotati della qualifica di Organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) o ONLUS.

Sono due, in particolare, le misure confermate dal Decreto che meritano di essere citate. Vediamole nel dettaglio.

Quali sono i vantaggi fiscali confermati per gli enti del Terzo Settore

Il Decreto garantisce l’immediata applicabilità di alcuni dei benefici fiscali più richiesti per gli Enti del Terzo Settore. In questo caso possiamo citare a titolo di esempio:

  • agevolazioni, sotto forma di detrazioni e deduzioni, in caso di erogazioni liberali in denaro o in natura, alle
  • esenzioni legate alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni, nonché quelle nel campo dei tributi minori (si pensi all’imposta di bollo) e locali.
  • esenzione dei redditi ritraibili dagli immobili delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • alcune misure promozionali come il social bonus che prevede un credito d’imposta fino al 65% in caso di erogazioni liberali a favore di enti del terzo settore assegnatari di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alle mafie.

Le misure agevolative sono, senz’altro, di grande utilità per gli enti del terzo settore. Il Decreto scioglie dei nodi di incertezza legati soprattutto alle onlus sui tempi da seguire per l’ingresso al registro.

Il nodo risolto dal Decreto Semplificazioni per le onlus

La normativa del DI semplificazioni potrebbe spingere le ONLUS ad iscriversi al nuovo registro del terzo settore (come noi di SFERO abbiamo già fatto). Per esempio, le ONLUS che operano come enti filantropici attraverso la gestione di risorse patrimoniali, con lo scopo di erogare denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale possono trarne importanti vantaggi. Così come le ONLUS che non svolgono attività commerciale e che traggono risorse prevalentemente attraverso erogazioni in denaro o raccolta fondi. Perché?

L’ingresso nel Registro degli Enti del Terzo Settore permette si superare alcune rigidità proprie del vecchio ordinamento ONLUS: basta pensare che le attività di interesse generale non dovranno più essere rivolte solo a soggetti svantaggiati.

Il codice del terzo settore offre uno spazio maggiore per le entrate derivanti da attività commerciali, mantenendo per queste i limiti quantitativi previsti per le ONLUS, ma liberalizzando i limiti qualitativi.

Con la Riforma viene ampliato anche lo spettro delle attività “diverse”, ovvero di quelle tipicamente commerciali (ad esempio somministrazione alimenti e bevande, merchandising etc..) che, nel caso delle ONLUS, sono limitate a quelle c.d. “connesse”, consentite solo se funzionalmente collegate a quelle di interesse generale. Il codice del terzo settore offre uno spazio maggiore, dunque, per le entrate derivanti dalle attività commerciali mantenendo per queste i limiti quantitativi previsti per le ONLUS ma senza particolari limiti qualitativi.