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Statuto Associazione

Solidarietà Forza Etica Rifugio Organizzazione – S.F.E.R.O. ETS

Art .1 – Denominazione, sede e durata.

1.1 – E’ costituita l’Associazione denominata:
“Solidarietà Forza Etica Rifugio Organizzazione – E.T.S. “ in sigla “S.F.E.R.O. – E.T.S.”.
L’associazione farà uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “E.T.S.”.
L’Associazione ha sede in Bari, alla via G. Giacobelli n. 37. Il trasferimento della sede non comporta modificazioni statutarie.
L’associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabiliti dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
L’associazione potrà dotarsi di apposito regolamento in conformità al presente statuto.

1.2 – La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Finalità.

2.1 – L’Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà individuali, nel settore della tutela dei diritti civili, sociali del cittadino a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. L’associazione destina il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, allo svolgimento dell’attività statutaria.

2.2 – In particolare, le attività di interesse generale dell’associazione, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, hanno per oggetto:

  1. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  2. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  3. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27, della L. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

2.3 – In considerazione del fatto che l’art. 6, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, autorizza l’esercizio di attività diverse, oltre le attività di interesse generale, che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze avrebbe dovuto prescrivere criteri e limiti per il loro esercizio e che non è stato pubblicato, si indica la volontà, con questo rinnovato statuto, di volerle esercitare, tenendo presente, comunque, che queste ultime attività devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. In particolare, queste attività diverse potranno essere attivate con la sola autorizzazione del Consiglio direttivo che ne darà conto all’Assemblea dei soci, in occasione dell’approvazione annuale del bilancio di esercizio.

Art. 3 – Ammissione dei soci.

3.1 – Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche interessate all’attività dell’associazione stessa e che aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

3.2 – Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.

3.3 – L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.4 – All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni emanati.

3.5 – Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

3.6 – L’associazione ha una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire la effettività del rapporto medesimo.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.7 – La quota associativa è intrasmissibile.

3.8 – L’adesione all’associazione è automaticamente rinnovata in assenza di recesso.

3.9 – Il socio che intende recedere dall’Associazione deve formalizzare la richiesta di cancellazione dal Libro dei Soci al Consiglio Direttivo che ha effetto con la scadenza dell’anno in corso, purché sia presentata almeno 5 mesi prima.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci.

4.1 – I soci dell’associazione si distinguono in:

  1. a) Fondatori: coloro che hanno stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione.
  2. b) Ordinari: coloro che versano il contributo associativo annuale e svolgono gratuitamente e con carattere continuativo, conformemente allo Statuto ed il Regolamento interno, attività in favore e per conto dell’Associazione.

4.2 – I soci  hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli Organi direttivi dell’associazione.

4.3 – Tutti i soci hanno il diritto di informazione e di controllo prescritto dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione contabile. Le modalità da seguire sono le seguenti: il socio inoltra la richiesta, dapprima verbale e, trascorsi 10 giorni lavorativi, in assenza di convocazione, quella scritta alla segreteria dell’E.T.S., evidenziando l’interesse a consultare i libri contabili e la documentazione contabile. Un componente dell’Organo di amministrazione, per economia di tempo, può riunire più richieste avanzate da più soci per fissare un unico incontro per la predetta consultazione. Quindi, l’amministratore comunica la disponibilità alla consultazione presso la sede dell’E.T.S. o del dottore commercialista, indicando la data e l’ora dell’incontro. Eventuali fotocopie richieste sono a carico del richiedente.

4.4 – Nel caso in cui il socio sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.

4.5 – L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

4.6 – Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

4.7 – I soci si impegnano ad osservare il presente statuto, a prestare la loro collaborazione per la realizzazione dei fini istituzionali, a fornire  notizie sulla  attività svolta, su richiesta degli organi dell’associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato.

4.8 – L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio.

5.1 – Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

5.2 – Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:

  1. a) morosità protrattasi per quattro (4) mesi dal termine previsto per il versamento della quota annuale,
  2. b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa,
  3. c) mancato rispetto di quanto previsto all’art. 4.6 del presente statuto, in tal caso, oltre all’esclusione è prevista una sanzione pecuniaria quantificata in relazione al danno arrecato all’associazione.

5.3 – L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.

5.4 – Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o, in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di otto mesi dalla data del ricorso – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

5.5 – I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione né, nel caso di esclusione, possono far richiesta di riammissione.

Art. 6 – Gli organi sociali.

6.1 – Gli organi dell’associazione sono:

1) l’assemblea dei soci,

2) il consiglio direttivo,

3) il Presidente.

Possono, inoltre, essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

1) il collegio dei probiviri;

2) il collegio dei revisori dei conti;

3) l‘organo di controllo.

6.2 – Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 – L’assemblea.

7.1 – L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  1. a) avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / Pec / telegramma agli associati, almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima di quello fissato per l’adunanza;
  2. b) avviso affisso nei locali della Sede almeno venti (20) giorni prima;
  3. c) avviso pubblicato sul sito internet dell’associazione almeno venti (20) giorni prima.

7.2 – L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

7.3 – Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci.

7.4 – L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.

7.5 – Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

7.6 – L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

7.7 – L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono  presenti  almeno metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualora siano presenti  almeno dieci (10) iscritti aventi diritto di voto.

7.8 – Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  2. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approvare il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ovvero se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000,00 il rendiconto per cassa;
  4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. deliberare sull’esclusione degli associati (Se lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima Assemblea);
  6. deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

7.9 – Le delibere dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese.

7.10 – Ogni avente diritto può esprimere un solo voto.

7.11 – Le discussioni e le delibere dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro conservato a cura del Segretario nella sede dell’associazione.

7.12 – Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia con le stesse modalità previste all’art. 4.3 del presente statuto.

7.13 – Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

  1. a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti; 
  2. b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo con la presenza di tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto di voto, con decisione deliberata col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.

7.14 – Hanno diritto di partecipare alle assemblee  tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

7.15 – Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo.

8.1 – L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a cinque membri e sempre in numero dispari.

8.2 – La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

8.3 – Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

8.4 – Il Consiglio Direttivo.

Premesso che all’Organo di amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’E.T.S., al medesimo Organo di amministrazione spettano le seguenti funzioni:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio, per la gestione dell’E.T.S.;
  • aprire, chiudere conti bancari, chiedere finanziamenti, aperture di credito, nonché tutte le operazioni bancarie utili o necessarie per l’attività dell’E.T.S.;
  • le decisioni relative alla gestione del personale dipendente, nonché il coordinamento dei volontari, collaboratori e professionisti che operano in nome dell’E.T.S.;
  • la determinazione di inizio d’anno dei massimali di rimborsi spese, secondo le disposizioni di legge, ai volontari;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la redazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ovvero se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a € 220.000,00 il rendiconto per cassa;
  • la redazione di un preventivo di spese per l’anno successivo, unitamente al piano programmatico inerente le attività da svolgere nel medesimo anno successivo;
  • la redazione e l’approvazione dei regolamenti interni all’E.T.S.;
  • la delibera di ammissione dei nuovi soci e la loro esclusione (In alternativa alla stessa competenza attribuita all’Assemblea dei soci);
  • ogni altra funzione non attribuita dallo statuto ad altri organi dell’E.T.S.

8.5 – Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

8.6 – Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

1) il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale),

2) il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),

3) il Tesoriere (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso),

4) il Segretario (eletto nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).

La figura del Tesoriere può coincidere con quella del Segretario.

8.7 – Il Consiglio direttivo rimane in carica 10 (dieci) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.8 – In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

8.9 – La carica di consigliere è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.

Art. 9 – Il Presidente.

9.1 – Il Presidente del Consiglio Direttivo:

  1. a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Il potere di rappresentanza agli amministratori è generale, tranne per quanto riguarda il potere di acquisto e di vendita degli immobili, che è riservato all’Assemblea dei soci.
  2. b) convoca l’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo che presiede;
  3. c) stipula gli atti contrattuali e le convenzioni con professionisti, associazioni, enti, strutture o società, dell’associazione, su delibere del Consiglio Direttivo;
  4. d) nomina i collaboratori preposti alle diverse attività e le relative funzioni;
  5. e) controlla sull’operato degli altri organi dell’associazione e ove ravvisi delle irregolarità convoca il Consiglio Direttivo ed eventualmente l’assemblea dei soci;
  6. f) conferisce mandato ai responsabili delle singole aree dell’associazione.

9.2 – Il Presidente rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.  

9.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.

9.4 – In caso di assenza o impedimento del presidente dell’associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal vice presidente.

Art. 10 – Il Vice Presidente.

10.1 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

10.2 – Il Vice Presidente rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.

10.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.

Art. 11 – Il Segretario.

11.1 – Il Segretario, le cui funzioni possono essere attribuite al Tesoriere::

  1. a) redige i verbali dell’Assemblea del Consiglio direttivo;
  2. b) dirama gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
  3. c) tiene i libri associati;
  4. d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

11.2 – Il segretario rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.

11.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.

Art. 12 – Il Tesoriere.

12.1 – Al Tesoriere, le cui funzioni possono essere attribuite al Segretario, spetta:

  1. a) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
  2. b) tenere la cassa;
  3. c) provvedere alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo;
  4. d) provvedere alla riscossione delle quote sociali.

12.2 – Il tesoriere rimane in carica 10 (dieci) anni e può essere rieletto.

12.3 – La carica è irrevocabile prima della sua naturale scadenza, salvo il venir meno dei principi indicati nell’art. 4.6 del presente statuto.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti e Organo di controllo

13.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, che può assumere anche la veste di organo monocratico, se da insediare, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica 3 (tre) anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

13.2 – Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

13.3 – Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ai quali presenta la propria relazione di missione annuale che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in tema di bilancio d’esercizio consuntivo e di bilancio preventivo.

13.4 L’E.T.S. deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando la medesima E.T.S. supera, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati (Art. 10, del D.Lgs. n. 117/2017).

13.5 E’ obbligatorio nominare un organo di controllo, anche monocratico quando l’E.T.S. abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Inoltre, è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. n. 117/2017”.

Sulle loro cause di ineleggibilità e decadenza, occorre osservare l’art. 2399 c.c., mentre, sulla loro scelta, occorre riferirsi all’art. 2397, comma 2, c.c.. In presenza di organo collegiale, i requisiti sulla loro scelta devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Art. 14 – Collegio dei probiviri.

14.1 – Il Collegio dei Probiviri, se da insediare, è composto tre membri.

14.2 – Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

  1. a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso;
  2. b) decidere in merito alla revoca del presidente in relazione a quanto disposto all’art. 9.3 del presente statuto;
  3. c) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci;
  4. d) controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri relaziona di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti;
  5. e) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art. 15 – I mezzi finanziari.

15.1 – L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo;
  2. b) eredità, donazioni e legati;
  3. c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

15.2 – L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16 – Bilancio d’esercizio consuntivo, bilancio preventivo e bilancio sociale

16.1 – Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 – Il bilancio d’esercizio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali vengono predisposti dal Consiglio direttivo, devono essere consegnati all’Organo di controllo e al Revisore legale dei conti o Società di revisione, se esistono, almeno 30 giorni prima dell’Assemblea dei soci. Il bilancio, la relazione di missione dell’Organo di amministrazione, la relazione dell’Organo di controllo e la relazione del Revisore legale dei conti o Società di revisione devono essere depositati, presso la sede della società, almeno 15 giorni prima che la decisione sia assunta dai soci e può essere consultato da ogni associato come previsto dall’art. 4.3 del presente statuto.

16.3 – L’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio consuntivo e del bilancio preventivo annuali deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali l’approvazione dei predetti bilanci può essere deliberata entro e non oltre 180 giorni.

  1. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

16.4 – Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione di attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

16.5 – E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione (Art. 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

  1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
  3. c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  4. d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5;
  5. e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

16.6 – Nel caso l’Associazione fosse tenuta a redigere il bilancio sociale, si atterrà alle disposizioni previste dall’art. 14, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

16.7 – L’associazione a cura del segretario terrà:

  1. a) Libro Verbali assemblee;
  2. b) Libro Verbali Consiglio Direttivo;
  3. c) Libro degli associati.

Art. 17 – Scioglimento.

17.1 – Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto convocati in assemblea straordinaria come previsto dall’articolo 21 c.c.

17.2 – L’assemblea dopo aver deciso in merito allo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

17.3 – L’eventuale patrimonio residuo dell’Associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell’assemblea, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo (Art. 9, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) dell’apposito Ufficio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (Art. 45, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Controversie.

18.1 – Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

18.2 – L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.

18.3 –  Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

18.4 – La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 19 – Disposizioni generali.